"Noi siamo ciò che mangiamo"

Merceologia alimentare

La tutela del consumatore.

Strumenti giuridici.

Viene realizzata sostanzialmente con due strumenti giuridici di salvaguardia:
  1) Il primo è rappresentato dal Consiglio nazionale dei consumatori, che ha sede presso il Ministero delle Attività produttive, svolge la funzione di tutela preventiva dei consumatori, con compiti consultivi e propositivi.
  2) Il secondo è costituito dalle Associazioni dei consumatori, che sono più di una quindicina.
Queste svolgono un’azione di difesa dei consumatori, che si possono rivolgere ad una di esse.

   

Le Associazioni dei consumatori devono essere iscritte nell’elenco del Ministero delle Attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; solamente quelle iscritte fanno parte del Consiglio Nazionale dei consumatori. 
Prima però di chiedere al giudice il blocco del comportamento lesivo oppure di adottare le misure per correggere o eliminare gli effetti dannosi, l’associazione può attivare la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio, oppure deve mettere in mora il soggetto al quale viene attribuito tale comportamento. 
Trascorsi 15 giorni, qualora le contestazioni non abbiano sortito l’effetto sperato, l’Associazione può rivolgersi al Giudice. 

Anche per le vendite a distanza (commercio elettronico, ecc.) e le vendite al domicilio del consumatore le Associazioni sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (vedi par. 3.5).

Le organizzazioni riconosciute in altro Stato della UE e inserite nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, possono agire nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio italiano (D. Lgs. n. 224/2001, art. 2, “Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie”).
Tale dlgs, composto da 4 articoli, con l’art. 1 va ad ampliare il campo di applicazione della Legge 30 luglio 1998, n. 281 aggiungendo ad essa un allegato, l’allegato I, che oltre a disciplinare le suddette vendite a distanza e le vendite a domicilio, introduce diverse altre norme a tutela del consumatore, ad esempio le clausole abusive dei contratti stipulati con i consumatori.